domenica 19 ottobre 2008

FINANZIARIA E DECRETO GELMINI SULLA SCUOLA

Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Finanziaria)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Il testo del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137
(DECRETO GELMINI)

Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137 recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 204 del 1° settembre e approvato il 28 agosto dal Consiglio dei ministri
ARTICOLO 1
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
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ARTICOLO 2
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
ARTICOLO 3
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/09, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato, e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2, 5, 6 e 7 sono abrogati; b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»; c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
ARTICOLO 4
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate a un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto al l'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
ARTICOLO 5
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il Dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
ARTICOLO 6
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria.
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3 comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 7
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato.».
ARTICOLO 8
Norme finali
1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

COMMENTI

Decreto Gelmini, iniziato alla Camera il voto di fiducia
di Nicoletta Cottone
(Il Sole 24 Ore)



Via libera dell'aula della Camera alla fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto legge sulla scuola. Sono stati 321 i sì, 255 i no e 2 gli astenuti. Domani sarà la volta dell'esame e delle votazioni sugli ordini del giorno. Giovedì infine, dalle 18 in diretta tv, le dichiarazioni di voto e il voto finale sul decreto. Poi il disegno di legge passerà all'esame del Senato. «Più che una riforma - ha sottolineato il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini - la mia credo sia una manutenzione della scuola, che rimetta al centro la sfida educativa in collaborazione stretta con la famiglia».Il maxiemendamento del Governo recepisce le modifiche introdotte dalla commissione Cultura di Montecitorio. La bocciatura alle elementari sarà un evento assolutamente straordinario, disposta solo con decisione unanime e solo in casi «eccezionali e comprovati da specifica motivazione». Novità anche per gli specializzandi Ssis che potranno essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento non più in coda, ma nella posizione spettante in base ai titoli posseduti. Giro di fondi, poi, per mettere mano alle emergenze dell'edilizia scolastica, legate in particolare al rischio sismico. Il pagamento del maestro unico, poi, in caso di ore eccedenti l'orario di servizio di 24 ore, avverrà dal fondo d'istituto, integrato da eventuali economie. Alle medie e alle superiori, infine, le edizioni dei libri scolastici saranno rinnovate ogni sei anni.Il testo mantiene integri capitoli come quello dello studio della materia "Cittadinanza e Costituzione" in tutti i cicli scolastici, del voto di condotta e del numerico alle elementari e all'esame conclusivo di terza media. Intanto si avvicina sempre più lo sciopero della scuola: mercoledì 8 ottobre è prevista una riunione delle sigle sindacali per prendere una decisione. Una prima data possibile proposta da Gilda é già circolata, il 31 ottobre. Ecco una sintesi del contenuto del provvedimento. Accesso alle scuole universitarie di specializzazione di medicina e chirurgia (articolo 7). La disposizione limita la possibilità di presentare domanda alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche. Cittadinanza e Costituzione (articolo 1, commi 1 e 2). Dall'anno scolastico 2008/2009 sono attivate, oltre a una sperimentazione nazionale, azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo di queste materie. Iniziative analoghe saranno avviate anche nella scuola dell'infanzia. All'attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.Entrata in vigore (articolo 8, comma 2). Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Finanza pubblica (articolo 8, commi 1 e 1-bis). Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.Graduatorie a esaurimento (articolo 5-bis). I docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid) attivati nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti a domanda nelle graduatorie a esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi dei titoli posseduti. Nello stesso modo sono iscritti a domanda i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono chiedere l'iscrizione con riserva alle graduatorie anche coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (la riserva viene sciolta al conseguimento dell'abilitazione). Libri di testo (articolo 5). I competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi 6 anni. Il dirigente scolastico ha il compito di vigilare affinché le delibere del collegio dei docenti sull'adozione deui libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni.
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Scuola: la Camera approva la riforma
di Nicoletta Cottone

La Camera dei deputati in serata ha approvato il decreto di riforma della scuola, il cosiddetto decreto Gelmini. I voti a favore sono stati 280, i no 205, 28 gli astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Intanto i sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale per il 30 ottobre.La bocciatura alle elementari sarà un evento assolutamente straordinario, disposta solo con decisione unanime e solo in casi «eccezionali e comprovati da specifica motivazione». Novità anche per gli specializzandi Ssis che potranno essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento non più in coda, ma nella posizione spettante in base ai titoli posseduti. Giro di fondi, poi, per mettere mano alle emergenze dell'edilizia scolastica, legate in particolare al rischio sismico. Il pagamento del maestro unico, poi, in caso di ore eccedenti l'orario di servizio di 24 ore, avverrà dal fondo d'istituto, integrato da eventuali economie. Alle medie e alle superiori, infine, le edizioni dei libri scolastici saranno rinnovate ogni sei anni.Il testo mantiene integri capitoli come quello dello studio della materia "Cittadinanza e Costituzione" in tutti i cicli scolastici, del voto di condotta e del numerico alle elementari e all'esame conclusivo di terza media. Intanto si avvicina sempre più lo sciopero della scuola: mercoledì 8 ottobre è prevista una riunione delle sigle sindacali per prendere una decisione. Ecco una sintesi del contenuto del provvedimento. Accesso alle scuole universitarie di specializzazione di medicina e chirurgia (articolo 7). La disposizione limita la possibilità di presentare domanda alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche. Cittadinanza e Costituzione (articolo 1, commi 1 e 2). Dall'anno scolastico 2008/2009 sono attivate, oltre a una sperimentazione nazionale, azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo di queste materie. Iniziative analoghe saranno avviate anche nella scuola dell'infanzia. All'attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.Entrata in vigore (articolo 8, comma 2). Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Finanza pubblica (articolo 8, commi 1 e 1-bis). Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.Graduatorie a esaurimento (articolo 5-bis). I docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid) attivati nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti a domanda nelle graduatorie a esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi dei titoli posseduti. Nello stesso modo sono iscritti a domanda i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono chiedere l'iscrizione con riserva alle graduatorie anche coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (la riserva viene sciolta al conseguimento dell'abilitazione). Libri di testo (articolo 5). I competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi 6 anni. Il dirigente scolastico ha il compito di vigilare affinché le delibere del collegio dei docenti sull'adozione deui libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni. Maestro unico (articolo 4). Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione previsti dall'articolo 64 del Dl 112/2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano nelle scuole primarie classi assegnate a un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si terrà conto delle esigenze legate alla domanda delle famiglie di una più ampia articolazione del tempo-scuola. Una sequenza contrattuale definirà il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria per le ore aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo stabilito dalle attuali disposizioni contrattuali. Il ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dell'Istruzione, provvederà alla verifica degli effetti finanziari a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della verifica si provvederà, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili dalle economie di spesa destinate a incrementare le risorse contrattuali (articolo 64, comma 9, del Dl 112/2008). La disciplina entra in vigore dall'anno scolastico 2009/2010 nelle prime classi del ciclo scolastico.
Pluralismo istituzionale (articolo 1, comma 1-bis). Previste iniziative per lo studio degli statuti regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria o speciale con lo scopo di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale. Sicurezza nelle scuole (articolo 7-bis). Al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è destinato un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche. Sono revocate le economie comunque maturate alla data di entrata in vigore del Dl 137/2008e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del Dl 318/1986, convertito dalla legge 488/1986, dall'articolo 1 della legge 430/1991 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 431/1996, oltre a quelle relative ai finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le stazioni appaltanti provvederanno a rescindere i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione competente per territorio. La revoca è disposta con decreto istruzione, sentite le regioni competenti e le relative somme sono rassegnate per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche per mitigare il rischio sismico. La riassegnazione delle risorse a una diversa regione viene disposta sentendo la Conferenza unificata. Le risorse di lavori programmati e non avviati entro 2 anni possono essere nuovamente revocati e rassegnati. Identica soluzione se gli enti beneficiari dichiarano l'impossibilità a eseguire le opere. Il ministro dell'Istruzione, di concerto con quello delle Infrastrutture, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici in situazione critica sul fronte della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici sono effettuati d'intesa con la Conferenza unificata. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici sono definiti da un cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata. All'attuazione si provvede con decreti Economia su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. Valore abilitante della laurea in Scienze della formazione primaria (articolo 6). La disposizione attribuisce nuovamente all'esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, a seconda dell'indirizzo prescelto. La disposizione si applica anche a chi ha sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi di Scienze della formazione primaria nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge 244/2007 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008. Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2, commi 1 e 2). In sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede. La valutazione del comportamento a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 è espressa mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Valutazione del rendimento (articolo 3). Dall'anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria la valutazione degli apprendimenti - sia periodica, sia annuale - è espressa mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione. Valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze e la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato a conclusione del ciclo gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. Ci sono, poi, una serie di modifiche e integrazioni della normativa vigente, necessarie per le innovazioni introdotte. Una delle integrazioni specifica che la valutazione degli alunni handicappati è espressa in decimi. I docenti riferiscono ai genitori degli alunni i voti conseguiti e il livello globale di maturazione raggiunto. Sospesa l'applicazione della scheda personale dell'alunno, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal decreto legge, anche se consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e tenere aggiornata la scheda personale dell'alunno. Abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi. Demandato a un regolamento di delegificazione il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti - tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni - e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative.
Votazione sul comportamento (articolo 2, comma 3). La votazione del comportamento degli studenti espressa collegialmente dal consiglio di classe inferiore a sei decimi ha come conseguenza la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. Un decreto Istruzione specificherà le modalità applicative e i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi. La disposizione si applica comunque dall'inizio dell'anno scolastico.

Tutte le novità in arrivo per la scuola e l'università
di Nicoletta Cottone

Torna alle elementari il maestro unico, mandato in pensione nel 1990 dal ministro della Pubblica istruzione Sergio Mattarella. Il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini ha spiegato che la novità entrerà a regime gradualmente: dall'anno scolastico 2009-2010 sarà introdotto solo nella prima classe del ciclo. È una delle novità contenute nel decreto legge 137/2008, entrato in vigore il 1° settembre e inviato in Parlamento per la conversione in legge entro i canonici 60 giorni. Cambia la valutazione del rendimento degli studenti, si torna ai voti accompagnati dal giudizio. Il voto in condotta diventa determinante per la promozione o l'ammissione agli esami: stop all'alunno se è inferiore a sei decimi. Sono comunque ammessi alla classe successiva, o all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Fra le news contenute nel provvedimento anche l'adozione dei libri scolastici per un quinquennio. Arriva una precisazione anche per l'accesso alle scuole di specializzazione medica: l'abilitazione alla professione medica deve essere conseguita entro l'inizio delle attività didattiche della scuola. Ecco, voce per voce, le novità contenute negli 8 articoli del decreto legge. Accesso alle scuole di specializzazione medica (articolo 7). Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. Questi laureati sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, se non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole immediatamente successiva al concorso espletato.Competenze su cittadinanza e Costituzione (articolo 1). Dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre a una sperimentazione nazionale, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Lo scopo è quello di arrivare all'introduzione a regime di un nuovo insegnamento sulle tematiche relative a «Cittadinanza e Costituzione». All'attuazione dell'articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.Entrata in vigore (articolo 8).Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (dunque il 1° settembre). Insegnante unico nella scuola primaria (articolo 4). Le istituzioni scolastiche costituiranno classi affidate a un unico insegnante, funzionanti con orario di 24 ore settimanali. Si terrà conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola. Sarà definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle disposizioni contrattuali.Libri di testo (articolo 5). Gli organi scolastici adotteranno libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie, da rendere separatamente disponibili. Cadenza quinquennale per l'adozione di libri di testo (salvo specifiche e motivate esigenze). Il dirigente scolastico dovrà vigilare sulle delibere del collegio dei docenti relative all'adozione dei libri di testo.Oneri del provvedimento (articolo 8). Le norme finali del provvedimento prevedono che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rendimento scolastico degli studenti (articolo 3). Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. Sono ammessi alla classe successiva, o all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi. Un regolamento, su proposta del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si occuperà del coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e individuerà eventuali ulteriori modalità applicative.

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria (articolo 5). L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Queste disposizioni si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008.Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2). Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale sarà valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Un decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca preciserà i criteri e modalità applicative per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente.

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